Come già
anticipato nel nostro articolo “Misure
urgenti in materia di coronavirus e conseguenze penali in caso di
inottemperanza”, il
D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni
normative già previste per le “zone rosse” italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, il
quale prevedeva che gli spostamenti delle persone fisiche all’interno di tutto il
territorio nazionale non fossero consentiti se non per:
– comprovate esigenze lavorative,
– situazioni di necessità;
– motivi di salute;
– necessità di rientrare presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
Successivamente, dopo pochi
giorni, il quadro normativo è mutato nuovamente, contribuendo a generare nella
popolazione un comprensibile stato confusionale.
In particolare, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, i limiti alla
libertà di movimento per la popolazione si sono fatti ancor più stringenti, introducendo
il divieto assoluto per tutte le persone fisiche “di trasferirsi o spostarsi,
con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello
in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Tutto ciò premesso, in questi lunghi giorni di quarantena il
nostro Studio continua a ricevere moltissime telefonate e richieste di
chiarimenti in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di visita da
parte dei genitori non collocatari dei minori, in caso di separazione e/o
divorzio.
Sul punto, sul sito istituzionale del Governo
all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, è stato chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro
genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé,
sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i
provvedimenti di separazione o divorzio”.
È
necessario, altresì, rammentare che i provvedimenti emanati dall’Autorità
Giudiziaria in caso di separazione e/o divorzio devono necessariamente essere
osservati per non incorrere nella violazione dell’art. 388, c. 2, c.p., che
punisce con la reclusione fino a tre anni o la multa da Euro 103,00 a 1.032,00
chiunque eluda un provvedimento giudiziario che concerna l’affidamento dei
figli. Qualora sia necessario modificare con urgenza un provvedimento di
separazione e/o divorzio, si potrà comunque adire il Tribunale competente con
un ricorso ex art. 709 ter c.p.c., per non trasgredire quanto disposto dal
citato art. 388, c. 2 c.p.
E’
bene considerare, inoltre, che recentemente il Tribunale di Milano ha ordinato
che fossero osservate le condizioni di separazione concordate dai coniugi in
materia di diritto di visita e affidamento dei minori, contenute nel verbale di
separazione ritenendo che: “anche le
FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13
che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o
presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità
previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio “(decreto
del Tribunale di Milano del 11/03/2020).
Occorre però ribadire, come già anticipato,
che il quadro normativo oggi vigente, in seguito alla entrata in vigore del
D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha vietato tutti gli spostamenti delle persone fisiche
al di fuori del Comune in cui si trovino effettivamente. Ciò detto, non si porrebbe alcun problema per
l’esercizio del diritto di visita per un genitore non collocatario che risieda
nello stesso Comune rispetto a quello in cui abitano i propri figli, unitamente
al coniuge separato e/o all’ex coniuge. Diversamente, invece, dal tenore
letterale dell’ultimo D.P.C.M., sembrerebbe che il coniuge non affidatario, che
risieda in un Comune diverso rispetto a quello in cui abitino i propri figli,
non possa uscire dal proprio Comune, nemmeno per esercitare il diritto di
visita. Il nuovo D.P.C.M., infatti, ha introdotto il divieto “di
trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” ed ha eliminato, tra le cause
giustificatrici, le “situazioni di
necessità” sostituendole con le situazioni di “assoluta urgenza“. Occorre quindi
stabilire se il diritto di visita rappresenti una situazione di “assoluta
urgenza” tale da giustificare lo spostamento al di fuori del Comune di
residenza. Sul punto, stante la genericità del nostro legislatore, non si può
dare, attualmente, dare una risposta univoca sul punto. E’ innegabile,
comunque, che il diritto di visita rientra tra le esigenze di salute dei
minori, che potrebbero essere turbati da una prolungata assenza di uno dei due
genitori, e ciò soprattutto in un periodo particolarmente difficile e
stressante come quello attuale. A ciò si aggiunga che garantire il diritto di
visita del genitore non collocatario residente nel medesimo Comune dei figli ed
impedire l’esercizio di tale diritto per il genitore residente altrove rappresenterebbe
una misura assolutamente paradossale, ingiusta e discriminatoria e violerebbe,
a nostro avviso, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione. Appare evidente e doveroso, pertanto, che il Governo, data l’importanza
e la delicatezza della materia, nonché il vasto numero di soggetti coinvolti, intervenga
con la massima urgenza per chiarire le modalità di esercizio del diritto di
visita, colmando così una gravissima lacuna in cui sembra essere incappato.
In conclusione, vista la grave emergenza
sanitaria che ha colpito il nostro Paese, riteniamo che il diritto di visita
del genitore non collocatario debba essere assicurato, purché sia garantito
altresì il diritto alla salute dei minori. Qualora vi sia anche un minimo
rischio di contagio, sarebbe opportuno che il genitore non collocatario avesse
esclusivamente costanti rapporti telefonici o via skype con il minore per non
pregiudicare la sua salute ed esporlo a rischi concreti di contagio. La propagazione di questo “nemico invisibile”,
dipende esclusivamente dalla nostra condotta, dal momento che, secondo le
statistiche ad oggi disponibili, sembrerebbe che ogni persona positiva al
coronavirus contagia, a sua volta, almeno altre due persone. È evidente che
anche i coniugi separati e/o divorziati più litigiosi, in un momento così delicato,
dovrebbero superare le proprie divergenze, almeno temporaneamente, adottando
una condotta responsabile nell’interesse esclusivo dei propri figli. In questi
casi il buon senso, prima ancora del diritto, dovrebbe portare alla sospensione
temporanea (concordata fra i genitori) del diritto di visita tra il genitore
non collocatario e figli ed a favorire quantomeno costanti contatti telefonici.
Per
maggiori informazioni potrete contattare lo studio legale, inviare una email all’indirizzo:
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