MISURE URGENTI IN MATERIA DI CORONAVIRUS E DIRITTO DI VISITA IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

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MISURE URGENTI IN MATERIA DI CORONAVIRUS E DIRITTO DI VISITA IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Come già anticipato nel nostro articolo “Misure urgenti in materia di coronavirus e conseguenze penali in caso di inottemperanza”, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni normative già previste per le “zone rosse” italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, il quale prevedeva che gli spostamenti delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale non fossero consentiti se non per:

– comprovate esigenze lavorative,

– situazioni di necessità;

– motivi di salute;

– necessità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Successivamente, dopo pochi giorni, il quadro normativo è mutato nuovamente, contribuendo a generare nella popolazione un comprensibile stato confusionale.

In particolare, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, i limiti alla libertà di movimento per la popolazione si sono fatti ancor più stringenti, introducendo il divieto assoluto per tutte le persone fisiche “di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Tutto ciò premesso, in questi lunghi giorni di quarantena il nostro Studio continua a ricevere moltissime telefonate e richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di visita da parte dei genitori non collocatari dei minori, in caso di separazione e/o divorzio.

Sul punto, sul sito istituzionale del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, è stato chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

È necessario, altresì, rammentare che i provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria in caso di separazione e/o divorzio devono necessariamente essere osservati per non incorrere nella violazione dell’art. 388, c. 2, c.p., che punisce con la reclusione fino a tre anni o la multa da Euro 103,00 a 1.032,00 chiunque eluda un provvedimento giudiziario che concerna l’affidamento dei figli. Qualora sia necessario modificare con urgenza un provvedimento di separazione e/o divorzio, si potrà comunque adire il Tribunale competente con un ricorso ex art. 709 ter c.p.c., per non trasgredire quanto disposto dal citato art. 388, c. 2 c.p.

E’ bene considerare, inoltre, che recentemente il Tribunale di Milano ha ordinato che fossero osservate le condizioni di separazione concordate dai coniugi in materia di diritto di visita e affidamento dei minori, contenute nel verbale di separazione ritenendo che: “anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio “(decreto del Tribunale di Milano del 11/03/2020).

Occorre però ribadire, come già anticipato, che il quadro normativo oggi vigente, in seguito alla entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha vietato tutti gli spostamenti delle persone fisiche al di fuori del Comune in cui si trovino effettivamente. Ciò detto, non si porrebbe alcun problema per l’esercizio del diritto di visita per un genitore non collocatario che risieda nello stesso Comune rispetto a quello in cui abitano i propri figli, unitamente al coniuge separato e/o all’ex coniuge. Diversamente, invece, dal tenore letterale dell’ultimo D.P.C.M., sembrerebbe che il coniuge non affidatario, che risieda in un Comune diverso rispetto a quello in cui abitino i propri figli, non possa uscire dal proprio Comune, nemmeno per esercitare il diritto di visita. Il nuovo D.P.C.M., infatti, ha introdotto il divieto “di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” ed ha eliminato, tra le cause giustificatrici, le “situazioni di necessità” sostituendole con le situazioni di “assoluta urgenza“. Occorre quindi stabilire se il diritto di visita rappresenti una situazione di “assoluta urgenza” tale da giustificare lo spostamento al di fuori del Comune di residenza. Sul punto, stante la genericità del nostro legislatore, non si può dare, attualmente, dare una risposta univoca sul punto. E’ innegabile, comunque, che il diritto di visita rientra tra le esigenze di salute dei minori, che potrebbero essere turbati da una prolungata assenza di uno dei due genitori, e ciò soprattutto in un periodo particolarmente difficile e stressante come quello attuale. A ciò si aggiunga che garantire il diritto di visita del genitore non collocatario residente nel medesimo Comune dei figli ed impedire l’esercizio di tale diritto per il genitore residente altrove rappresenterebbe una misura assolutamente paradossale, ingiusta e discriminatoria e violerebbe, a nostro avviso, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Appare evidente e doveroso, pertanto, che il Governo, data l’importanza e la delicatezza della materia, nonché il vasto numero di soggetti coinvolti, intervenga con la massima urgenza per chiarire le modalità di esercizio del diritto di visita, colmando così una gravissima lacuna in cui sembra essere incappato.

In conclusione, vista la grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, riteniamo che il diritto di visita del genitore non collocatario debba essere assicurato, purché sia garantito altresì il diritto alla salute dei minori. Qualora vi sia anche un minimo rischio di contagio, sarebbe opportuno che il genitore non collocatario avesse esclusivamente costanti rapporti telefonici o via skype con il minore per non pregiudicare la sua salute ed esporlo a rischi concreti di contagio. La propagazione di questo “nemico invisibile”, dipende esclusivamente dalla nostra condotta, dal momento che, secondo le statistiche ad oggi disponibili, sembrerebbe che ogni persona positiva al coronavirus contagia, a sua volta, almeno altre due persone. È evidente che anche i coniugi separati e/o divorziati più litigiosi, in un momento così delicato, dovrebbero superare le proprie divergenze, almeno temporaneamente, adottando una condotta responsabile nell’interesse esclusivo dei propri figli. In questi casi il buon senso, prima ancora del diritto, dovrebbe portare alla sospensione temporanea (concordata fra i genitori) del diritto di visita tra il genitore non collocatario e figli ed a favorire quantomeno costanti contatti telefonici. Per maggiori informazioni potrete contattare lo studio legale, inviare una email all’indirizzo: avv.surace@gmail.com oppure compilare il sottostante form.