DIRITTO DI VISITA DEI MINORI E NORMATIVA IN MATERIA DI CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI

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DIRITTO DI VISITA DEI MINORI E NORMATIVA IN MATERIA DI CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI

Con il presente articolo torniamo ad occuparci di una problematica alquanto diffusa e delicata: il diritto di visita del genitore non affidatario alla luce delle recenti disposizioni normative in materia di limitazione della libertà di movimento e circolazione delle persone.

Infatti, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, i limiti alla libertà di movimento dei cittadini sono divenuti ancora più stringenti, in quanto sono stati vietati tutti gli spostamenti al di fuori del proprio Comune che non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute.

Tali importanti limitazioni, se prese alla lettera, renderebbero alquanto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l’esercizio del diritto di visita, soprattutto da parte del genitore separato o divorziato non collocatario del minore che risieda in un Comune diverso rispetto a quello in cui abitano i propri figli.

In tal modo si arrecherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio sia al minore, che verrebbe privato, in un periodo così delicato, della presenza di uno dei genitori, sia al genitore stesso, e si verrebbe a creare una assolutamente ed inopportuna disparità di trattamento fra i genitori residenti nello stesso comune e quelli residenti, invece, in comuni differenti.

Riteniamo che sul punto il legislatore abbia tenuto un comportamento estremamente colpevole e superficiale, in quanto ha completamente omesso di disciplinare tale importante e delicata fattispecie.

Nel suddetto contesto, le contrastanti pronunce dei Tribunali dei giorni scorsi hanno provveduto a creare ancora più sconcerto e incertezze in merito.

Da una parte il Tribunale di Milano ha precisato che il diritto di visita, come regolato dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, prevale sulle misure governative in tema di contenimento del coronavirus (Tribunale di Milano, decreto 11 marzo 2020); dall’altra, il Tribunale di Bari ha, invece, stabilito che “il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone” (Tribunale di Bari, ordinanza 26 marzo 2020).

Viste le difficoltà interpretative della normativa emanata in tema di coronavirus e la difformità delle pronunce dei Tribunali, come poc’anzi esposto, sul sito istituzionale del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, è stato finalmente precisato, per fugare qualsiasi dubbio in merito, che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”.

Nel predetto intervento chiarificatore del Consiglio dei Ministri, pertanto, è stato precisato che:

sono garantitigli spostamenti da un Comune all’altro per l’esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario della prole, secondo quanto previsto nel provvedimento di separazione o divorzio;

 in assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, il diritto di visita è comunque garantito, previo accordo fra i genitori.

Il Governo con questo intervento non solo ha precisato che per l’esercizio del diritto di visita sono consentiti gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, ma ha anche colmato la lacuna presente nella normativa d’emergenza relativa al diritto di visita per le famiglie di fatto o per coloro che, al momento, non dispongano ancora di un provvedimento di separazione e/o divorzio che regoli l’affidamento dei minori e le modalità di esercizio del diritto di visita.

Rimangono tuttavia incertezze per l’esercizio del diritto di visita da parte del genitore che sia privo di un provvedimento giudiziario e che non riesca a comporre il conflitto con il proprio ex partner.

In conclusione, in un momento storico così delicato, il genitore affidatario deve quindi garantire all’ex coniuge e/o convivente il diritto di visita, purché avvenga nel rispetto delle prescrizioni sanitarie anticontagio. Qualora ciò non fosse possibile perché l’esercizio del diritto di visita esporrebbe il minore ad un possibile contagio, entrambi i genitori dovrebbero comunque cercare di ridurre i propri attriti personali per non pregiudicare la salute del minore ed agire di concerto nell’interesse esclusivo della prole, magari favorendo quantomeno contatti telefonici regolari o, meglio ancora, tramite video chiamata.

Per maggiori informazioni potrete contattare lo Studio Legale, inviare una email all’indirizzo: avv.surace@gmail.com oppure compilare il sottostante form.