MISURE URGENTI IN MATERIA DI CORONAVIRUS ED ATTIVITA’ MOTORIA IN REGIONE LOMBARDIA

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MISURE URGENTI IN MATERIA DI CORONAVIRUS ED ATTIVITA’ MOTORIA IN REGIONE LOMBARDIA

Come già anticipato nei nostri articoli precedenti “Misure urgenti in materia di coronavirus e conseguenze penali in caso di inottemperanza” e “Misure urgenti in materia di coronavirus e diritto Come già anticipato nei nostri articoli precedenti “Misure urgenti in materia di coronavirus e conseguenze penali in caso di inottemperanza” e “Misure urgenti in materia di coronavirus e diritto di visita in caso di separazione e/o divorzio”, il quadro normativo in materia di coronavirus ad oggi risulta alquanto confuso e genera nella popolazione continui dubbi, anche in materia di sport.

Inizialmente, è stato il Presidente Giuseppe Conte il primo a precisare con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’art. 2 lett. g che “gli sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo (solo per gli agonisti), sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Successivamente è intervenuto anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con l’ordinanza del 20/03/2020 con la quale all’art. 1 lett. b ha disposto che “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

Vista l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della stessa, soprattutto in Regione Lombardia, il Presidente della Regione, Attilio Fontana, con l’ordinanza regionale del 21/03/2020 al’art. 17 ha disposto che: “È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.”.

Il medesimo giorno, a distanza di poche ore, è stato emanato anche un ulteriore D.P.C.M. che, tra l’altro, prorogava i termini di efficacia della citata ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 dal 25 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

È bene, altresì, rammentare che, sul sito istituzionale del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, è stato recentemente chiarito che “Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.”.

È chiaro che durante un’emergenza sanitaria di tale portata, la stratificazione legislativa non aiuta certamente la popolazione ad orientarsi. Inoltre, a parere del Governatore Fontana, le misure adottate dal Presidente del Consiglio, non erano sufficientemente restrittive per contenere il contagio in Regione Lombardia.

A ciò si aggiunga che tutti i provvedimenti adottati fino ad oggi sono comunque di pari rango, trattasi infatti di provvedimenti amministrativi di rango paritetico e, a nostro avviso, l’unico modo per stabilire quale provvedimento debba prevalere sugli altri è mediante l’applicazione del principio di sussidiarietà, secondo il quale è preferibile che provveda l’Ente più vicino al suo territorio, ovverosia la Regione Lombardia.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, riteniamo comunque che il diritto allo sport in Regione Lombardia sia garantito, anche se limitato fortemente a causa della grave crisi epidemiologica che ha colpito così duramente il nostro Paese. Dal momento che la propagazione del coronavirus dipende esclusivamente dalla nostra condotta, è bene limitare ai minimi termini qualsivoglia spostamento. Si suggerisce, pertanto, di svolgere prevalentemente qualsiasi attività sportiva nella propria abitazione oppure “in prossimità della stessa” e di uscire di casa solo per motivi di estrema urgenza.

Per maggiori informazioni potrete contattare lo studio legale, inviare una email all’indirizzo: avv.surace@gmail.com oppure compilare il sottostante form.