GUIDA IN STATO D’EBBREZZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Studio Legale Surace > Diritto Civile  > GUIDA IN STATO D’EBBREZZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

GUIDA IN STATO D’EBBREZZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Come è noto, a partire dal mese di febbraio, in Regione Lombardia è stata disposta la sospensione di tutti gli accertamenti correlati all’uso delle apparecchiature etilometriche, onde evitare l’ulteriore diffusione, anche solo potenziale, del coronavirus.

Con l’avvicinarsi della tanto sospirata Fase 2, molti clienti ci chiedono delucidazioni in merito alla guida in stato d’ebbrezza.

In primo luogo, è bene precisare che, sebbene siano stati sospesi i controlli etilometrici durante questo periodo di emergenza sanitaria, gli operanti hanno pur sempre potuto accertare lo stato d’ebbrezza del conducente attraverso le cosiddette “circostanze sintomatiche dello stato d’ebbrezza”, che sono desumibili dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida, ex art. 495 c. 3 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada).

Lo stato di ebbrezza, infatti, può sempre essere accertato dagli operanti, anche in assenza di controlli strumentali, da elementi come: l’alito vinoso, gli occhi rossi, l’eloquio disconnesso, l’andatura barcollante, la perdita del senso di orientamento o l’esecuzione di manovre di guida imprudenti da parte del conducente del veicolo.

Qualora venga contestata dagli agenti accertatori una guida in stato d’ebbrezza è sempre opportuno rivolgersi tempestivamente ad un difensore di fiducia o contattare l’avvocato d’ufficio nominato in sede di identificazione, in modo da concordare con il proprio legale la migliore difesa da adottare in relazione al caso di specie.

Si ricordi, infatti, che la guida in stato d’ebbrezza costituisce reato, ex artt. 186 e 186bis Codice della Strada.

In particolare, affinchè lo stato d’ebbrezza sia penalmente rilevante, il tasso alcolemico, il cui accertamento viene eseguito normalmente tramite etilometro o prelievo ematico, deve superare il valore di 0,8 gr/l.

Le sanzioni penali e amministrative previste variano in relazione al tasso alcolemico accertato:

  • Tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 gr/l: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 532,00 a Euro 2.127,00 e la sospensione della patente da tre a sei mesi;
  • Tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 gr/l: è prevista una sanzione penale che consiste nell’ammenda da Euro 800,00 a Euro 3.200,00 e nell’arresto da fino a sei mesi oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
  • Tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l: è prevista una sanzione penale che consiste nell’ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00 e nell’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da uno a due anni, oltre al sequestro preventivo del veicolo. Se il il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata e non si applica la confisca del veicolo sequestrato.

Si consideri inoltre che qualora il conducente del veicolo si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest, si applicano le disposizioni sopra menzionate previste l’accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.

In caso di guida in stato di ebbrezza, solitamente il relativo procedimento penale viene definito con decreto penale di condanna, vale a dire con un provvedimento che prevede una condanna a pena pecuniaria da versare all’Erario, che generalmente è molto elevata (decine di migliaia di Euro).

Per evitare di corrispondere tali somme, si possono percorrere due strade:

  1. Chiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità presso enti convenzionati, qualora non sia stato causato un incidente stradale. In tal caso, qualora i lavori sociali vengano svolti positivamente, il reato si estingue, il termine di sospensione della patente è dimezzato e la confisca del veicolo è revocata;
  2. Chiedere la definizione del procedimento con messa alla prova (anche qualora sia stato causato un incidente stradale), che consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale. In tal caso, qualora la messa alla prova sia svolta positivamente, il reato è estinto, ma sono fatte salve le sanzioni amministrative accessorie (sospensione e/o revoca della patente).

Si consideri, inoltre, che una volta accertata la violazione, il Prefetto con ordinanza disporrà la sospensione della patente e che tale provvedimento è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace competente. In ogni caso, per la tutela della pubblica incolumità, la sospensione del procedimento e la riconsegna della patente saranno subordinate alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica. rilasciato della Commissione Medica Patenti competente, a seguito di un esame ematico.

Per maggiori informazioni potrete contattare lo studio legale, inviare una email ad avv.surace@gmail.com oppure compilare il sottostante form.