AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI MISURE ANTI-CORONAVIRUS E DEPENALIZZAZIONE

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AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI MISURE ANTI-CORONAVIRUS E DEPENALIZZAZIONE

Durante l’emergenza sanitaria, creata dalla capillare diffusione su tutto il territorio nazionale dell’ormai noto virus Covid-19, abbiamo assistito ad un continuo cambiamento del quadro normativo, che ha contribuito a generare nella popolazione un comprensibile stato confusionale, anche dal punto di vista sanzionatorio.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato emanato il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, entrato in vigore il 26 marzo 2020, il cui art. 4 dispone che: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (omissis) e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale (omissis). Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.”.

Il citato art. 4 sembrerebbe introdurre una vera e propria depenalizzazione delle condotte che precedentemente venivano ritenute penalmente rilevanti dalla normativa previgente in materia di misure di contenimento del coronavirus.

In particolare, infatti, il legislatore ha sostituito la sanzione penale dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a Euro 206,00 di cui all’art. 650 c.p. per i trasgressori delle misure di contenimento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00. Probabilmente, a parere degli scriventi, il legislatore ha ritenuto la sanzione amministrativa più incisiva rispetto a quella penale nei confronti dei cittadini in termini di efficacia e deterrenza.

È bene, inoltre, ricordare che, l’art. 4 c. 8 del citato decreto legge, per le circa 100.000 violazioni delle disposizioni in materia di contenimento del coronavirus, commesse anteriormente all’entrata in vigore del predetto decreto legge, ha disposto l’applicazione della predetta sanzione amministrativa nella misura minima, ridotta alla metà, pari ad euro 200,00.

Da ultimo, occorre, rammentare invece che l’art. 4 c. 6 del citato decreto legge stabilisce che, salva l’ipotesi in cui risulti configurabile il più grave reato di epidemia colposa di cui all’art. 452 c.p., la violazione della misura del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione e/o dimora per chi sia sottoposto a quarantena (in quanto positivo al coronavirus) è punita ai sensi dell’art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie), le cui sanzioni vengono aggiornate dal successivo c. 7 del medesimo art. 4 con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro.

È bene rammentare, però, che la previgente normativa sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamava espressamente l’art. 650 c.p., “salvo che il fatto non costituisse più grave reato”.

A parere degli scriventi, pertanto, risulta evidente l’intento del legislatore di procedere ad una progressiva depenalizzazione delle condotte che precedentemente venivano punite ai sensi dell’art. 650 c.p.

In realtà, però, dal punto di vista interpretativo, il richiamo espresso all’art. 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS), che punisce “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva” con pene più severe rispetto a quelle previste dall’art. 650 c.p, potrebbe comportare alcune difficoltà. A prima vista, infatti, l’art. 260 TULS sembrerebbe applicabile a tutte le violazioni in materia di normativa anti-coronavirus e non solo in caso di violazione della quarantena da parte del soggetto positivo. In tal caso, se così fosse, tuttavia, l’intento di depenalizzazione del legislatore verrebbe vanificato.

In conclusione, certi che l’intento del legislatore sia sicuramente quello di depenalizzare le condotte penalmente sanzionate in precedenza, è evidente che in sede di conversione del decreto il Legislatore dovrà definire in maniera più chiara l’ambito applicativo dell’intervenuta depenalizzazione.

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