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GUIDA IN STATO D’EBBREZZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Come è noto, a partire dal mese di febbraio, in Regione Lombardia è stata disposta la sospensione di tutti gli accertamenti correlati all’uso delle apparecchiature etilometriche, onde evitare l’ulteriore diffusione, anche solo potenziale, del coronavirus.

Con l’avvicinarsi della tanto sospirata Fase 2, molti clienti ci chiedono delucidazioni in merito alla guida in stato d’ebbrezza.

In primo luogo, è bene precisare che, sebbene siano stati sospesi i controlli etilometrici durante questo periodo di emergenza sanitaria, gli operanti hanno pur sempre potuto accertare lo stato d’ebbrezza del conducente attraverso le cosiddette “circostanze sintomatiche dello stato d’ebbrezza”, che sono desumibili dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida, ex art. 495 c. 3 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada).

Lo stato di ebbrezza, infatti, può sempre essere accertato dagli operanti, anche in assenza di controlli strumentali, da elementi come: l’alito vinoso, gli occhi rossi, l’eloquio disconnesso, l’andatura barcollante, la perdita del senso di orientamento o l’esecuzione di manovre di guida imprudenti da parte del conducente del veicolo.

Qualora venga contestata dagli agenti accertatori una guida in stato d’ebbrezza è sempre opportuno rivolgersi tempestivamente ad un difensore di fiducia o contattare l’avvocato d’ufficio nominato in sede di identificazione, in modo da concordare con il proprio legale la migliore difesa da adottare in relazione al caso di specie.

Si ricordi, infatti, che la guida in stato d’ebbrezza costituisce reato, ex artt. 186 e 186bis Codice della Strada.

In particolare, affinchè lo stato d’ebbrezza sia penalmente rilevante, il tasso alcolemico, il cui accertamento viene eseguito normalmente tramite etilometro o prelievo ematico, deve superare il valore di 0,8 gr/l.

Le sanzioni penali e amministrative previste variano in relazione al tasso alcolemico accertato:

  • Tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 gr/l: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 532,00 a Euro 2.127,00 e la sospensione della patente da tre a sei mesi;
  • Tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 gr/l: è prevista una sanzione penale che consiste nell’ammenda da Euro 800,00 a Euro 3.200,00 e nell’arresto da fino a sei mesi oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
  • Tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l: è prevista una sanzione penale che consiste nell’ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00 e nell’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da uno a due anni, oltre al sequestro preventivo del veicolo. Se il il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata e non si applica la confisca del veicolo sequestrato.

Si consideri inoltre che qualora il conducente del veicolo si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest, si applicano le disposizioni sopra menzionate previste l’accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.

In caso di guida in stato di ebbrezza, solitamente il relativo procedimento penale viene definito con decreto penale di condanna, vale a dire con un provvedimento che prevede una condanna a pena pecuniaria da versare all’Erario, che generalmente è molto elevata (decine di migliaia di Euro).

Per evitare di corrispondere tali somme, si possono percorrere due strade:

  1. Chiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità presso enti convenzionati, qualora non sia stato causato un incidente stradale. In tal caso, qualora i lavori sociali vengano svolti positivamente, il reato si estingue, il termine di sospensione della patente è dimezzato e la confisca del veicolo è revocata;
  2. Chiedere la definizione del procedimento con messa alla prova (anche qualora sia stato causato un incidente stradale), che consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale. In tal caso, qualora la messa alla prova sia svolta positivamente, il reato è estinto, ma sono fatte salve le sanzioni amministrative accessorie (sospensione e/o revoca della patente).

Si consideri, inoltre, che una volta accertata la violazione, il Prefetto con ordinanza disporrà la sospensione della patente e che tale provvedimento è impugnabile dinanzi al Giudice di Pace competente. In ogni caso, per la tutela della pubblica incolumità, la sospensione del procedimento e la riconsegna della patente saranno subordinate alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica. rilasciato della Commissione Medica Patenti competente, a seguito di un esame ematico.

Per maggiori informazioni potrete contattare lo studio legale, inviare una email ad avv.surace@gmail.com oppure compilare il sottostante form.

VIOLENZA SULLE DONNE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

I provvedimenti emanati dal Governo per fronteggiare l’emergenza determinata dalla diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, hanno comportato come effetto collaterale l’aumento vertiginoso dei casi di violenza domestica nei confronti delle donne.

L’isolamento domiciliare, infatti, se da una parte ha contrastato efficacemente il covid-19, dall’altra, purtroppo, ha aggravato molte situazioni familiari già particolarmente conflittuali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, a partire dal 2006 aveva attivato il numero gratuito “1522”, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accessibile gratuitamente su tutto il territorio nazionale, per sostenere le vittime di violenza con l’ausilio di operatrici altamente specializzate e multilingua. Nel medesimo anno, per consentire alle vittime di maltrattamenti di denunciare le violenze subite senza essere sentite dal proprio compagno, era stata altresì creata l’applicazione gratuita del “1522” che consentiva l’interazione a mezzo chat con le predette operatrici.

Recentemente, in piena emergenza coronavirus, grazie alla campagna del Governo #esserci sempre (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/presentazione_youpol_esserci.pdf.pdf) è stata anche aggiornata l’applicazione “YouPol”, inizialmente creata per segnalare episodi di spaccio e bullismo. Ad oggi, infatti, con la predetta applicazione è possibile segnalare e trasmettere in tempo reale alla Polizia di Stato messaggi ed immagini relativi ad episodi di violenza domestica, nonché chiamare direttamente il 112. Tali segnalazioni, che possono essere inviate anche in forma anonima, vengono immediatamente trasmesse e geolocalizzate per consentire un intervento tempestivo anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

La violenza contro le donne è un grave fenomeno sociale, diffuso a livello mondiale, che si fonda sulla disparità di potere fra i sessi e cagiona sovente violenze fisiche e/o psicologiche nei confronti del genere femminile. Conoscere tale fenomeno e affidarsi tempestivamente a professionisti competenti in materia è fondamentale.

Lo Studio Legale Surace ha maturato una consolidata e ultraventennale esperienza nell’ambito del diritto di famiglia e fornisce ai propri assistiti tutela e assistenza sia in ambito civile che penale, anche a mezzo del Patrocinio a Spese dello Stato.

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AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI MISURE ANTI-CORONAVIRUS E DEPENALIZZAZIONE

Durante l’emergenza sanitaria, creata dalla capillare diffusione su tutto il territorio nazionale dell’ormai noto virus Covid-19, abbiamo assistito ad un continuo cambiamento del quadro normativo, che ha contribuito a generare nella popolazione un comprensibile stato confusionale, anche dal punto di vista sanzionatorio.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato emanato il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, entrato in vigore il 26 marzo 2020, il cui art. 4 dispone che: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (omissis) e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale (omissis). Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.”.

Il citato art. 4 sembrerebbe introdurre una vera e propria depenalizzazione delle condotte che precedentemente venivano ritenute penalmente rilevanti dalla normativa previgente in materia di misure di contenimento del coronavirus.

In particolare, infatti, il legislatore ha sostituito la sanzione penale dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a Euro 206,00 di cui all’art. 650 c.p. per i trasgressori delle misure di contenimento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00. Probabilmente, a parere degli scriventi, il legislatore ha ritenuto la sanzione amministrativa più incisiva rispetto a quella penale nei confronti dei cittadini in termini di efficacia e deterrenza.

È bene, inoltre, ricordare che, l’art. 4 c. 8 del citato decreto legge, per le circa 100.000 violazioni delle disposizioni in materia di contenimento del coronavirus, commesse anteriormente all’entrata in vigore del predetto decreto legge, ha disposto l’applicazione della predetta sanzione amministrativa nella misura minima, ridotta alla metà, pari ad euro 200,00.

Da ultimo, occorre, rammentare invece che l’art. 4 c. 6 del citato decreto legge stabilisce che, salva l’ipotesi in cui risulti configurabile il più grave reato di epidemia colposa di cui all’art. 452 c.p., la violazione della misura del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione e/o dimora per chi sia sottoposto a quarantena (in quanto positivo al coronavirus) è punita ai sensi dell’art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie), le cui sanzioni vengono aggiornate dal successivo c. 7 del medesimo art. 4 con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro.

È bene rammentare, però, che la previgente normativa sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamava espressamente l’art. 650 c.p., “salvo che il fatto non costituisse più grave reato”.

A parere degli scriventi, pertanto, risulta evidente l’intento del legislatore di procedere ad una progressiva depenalizzazione delle condotte che precedentemente venivano punite ai sensi dell’art. 650 c.p.

In realtà, però, dal punto di vista interpretativo, il richiamo espresso all’art. 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS), che punisce “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva” con pene più severe rispetto a quelle previste dall’art. 650 c.p, potrebbe comportare alcune difficoltà. A prima vista, infatti, l’art. 260 TULS sembrerebbe applicabile a tutte le violazioni in materia di normativa anti-coronavirus e non solo in caso di violazione della quarantena da parte del soggetto positivo. In tal caso, se così fosse, tuttavia, l’intento di depenalizzazione del legislatore verrebbe vanificato.

In conclusione, certi che l’intento del legislatore sia sicuramente quello di depenalizzare le condotte penalmente sanzionate in precedenza, è evidente che in sede di conversione del decreto il Legislatore dovrà definire in maniera più chiara l’ambito applicativo dell’intervenuta depenalizzazione.

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DIFFAMAZIONE E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Durante questa lunga ed interminabile quarantena sembra che molti cittadini si siano improvvisati investigatori privati. Armati di smartphone, infatti, questi detective di nuova generazione, si affacciano dai propri balconi per fotografare l’ignaro vicino di casa, sorpreso mentre transita con la propria autovettura nella pubblica strada per andare a lavorare o fare la spesa, oppure mentre è intento a portare a spasso il proprio cane o a fare attività motoria nei pressi della propria abitazione. In tal modo, sui social network si moltiplicano post e fotografie che ritraggono coloro che spesso vengono illecitamente qualificati quali “trasgressori delle disposizioni governative”, se non addirittura offesi con frasi alquanto“colorite”. Molto spesso è possibile distinguere i volti dei predetti “trasgressori” e identificare i presunti colpevoli, altre volte è ben visibile la targa dell’autovettura utilizzata per le presunte violazioni delle misure di contenimento, altre ancora si riconoscono strade, numeri civici e abitazioni.

Alcuni assistiti ci hanno segnalato anche l’esistenza di veri e propri gruppi di whatsapp e facebook creati ad hoc per segnalare eventuali e presunte inottemperanze della normativa anticoronavirus da parte dei cittadini.

È bene ricordare che nemmeno in casi di emergenza la normativa in materia di privacy consente la diffusione di dati personali senza il consenso dell’interessato. Eventuali violazioni delle misure di contenimento oggi vigenti in materia di coronavirus, infatti, potranno al più essere segnalate direttamente alle Forze dell’Ordine competenti, che provvederanno a verificare le segnalazioni ricevute ed, eventualmente, ad identificare le persone oggetto di segnalazione.

Ad ogni buon conto, chiunque veda la propria immagine diffusa sui social network o qualsiasi elemento che possa portare alla propria identificazione (per esempio la targa di un autoveicolo e/o numero civico ecc.) diffuso senza il proprio consenso, oltre a domandare l’immediata rimozione delle fotografie o dei post che lo riguardano direttamente, può sporgere denuncia-querela dinanzi alle competenti Autorità per diffamazione aggravata nei confronti di chi ha pubblicato la fotografia e di tutti coloro che hanno aggiunto anche meri commenti ritenuti offensivi e/o diffamatori.

Occorre, infatti, considerare, come riportato nel nostro articolo precedente “Diffamazione sui Social Network”, che la Suprema di Corte di Cassazione (Sezione V Penale, sentenza 6 settembre 2018 n. 40083) ha recentemente ritenuto che diffondere frasi offensive tramite social network e, in particolare, tramite la bacheca di facebook, costituisce diffamazione aggravata dall’utilizzo della pubblicità, in quanto trattasi di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone. È bene rammentare, inoltre, che qualsiasi dispositivo telematico è dotato di un indirizzo IP privato che consente l’identificazione dello strumento informatico che viene di volta in volta utilizzato, anche qualora venisse utilizzato un profilo creato ad hoc.

In conclusione, diffondere sui social network post e/o immagini che ritraggono cittadini che vengono illecitamente denominati quali “trasgressori anche presunti delle disposizioni governative” o addirittura gravemente ingiuriati, potrebbe integrare il reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 c. 3 c.p. e, alle condizioni sopra previste, oltre a rappresentare una violazione della normativa in maniera di privacy.

In ogni caso, in questo periodo di grave emergenza sanitaria, è sempre raccomandabile, da parte di tutti, un comportamento ispirato al buon senso ed al rispetto del prossimo e delle regole.

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MISURE URGENTI IN MATERIA DI CORONAVIRUS ED ATTIVITA’ MOTORIA IN REGIONE LOMBARDIA

Come già anticipato nei nostri articoli precedenti “Misure urgenti in materia di coronavirus e conseguenze penali in caso di inottemperanza” e “Misure urgenti in materia di coronavirus e diritto Come già anticipato nei nostri articoli precedenti “Misure urgenti in materia di coronavirus e conseguenze penali in caso di inottemperanza” e “Misure urgenti in materia di coronavirus e diritto di visita in caso di separazione e/o divorzio”, il quadro normativo in materia di coronavirus ad oggi risulta alquanto confuso e genera nella popolazione continui dubbi, anche in materia di sport.

Inizialmente, è stato il Presidente Giuseppe Conte il primo a precisare con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’art. 2 lett. g che “gli sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo (solo per gli agonisti), sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Successivamente è intervenuto anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con l’ordinanza del 20/03/2020 con la quale all’art. 1 lett. b ha disposto che “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

Vista l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della stessa, soprattutto in Regione Lombardia, il Presidente della Regione, Attilio Fontana, con l’ordinanza regionale del 21/03/2020 al’art. 17 ha disposto che: “È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.”.

Il medesimo giorno, a distanza di poche ore, è stato emanato anche un ulteriore D.P.C.M. che, tra l’altro, prorogava i termini di efficacia della citata ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 dal 25 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

È bene, altresì, rammentare che, sul sito istituzionale del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, è stato recentemente chiarito che “Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.”.

È chiaro che durante un’emergenza sanitaria di tale portata, la stratificazione legislativa non aiuta certamente la popolazione ad orientarsi. Inoltre, a parere del Governatore Fontana, le misure adottate dal Presidente del Consiglio, non erano sufficientemente restrittive per contenere il contagio in Regione Lombardia.

A ciò si aggiunga che tutti i provvedimenti adottati fino ad oggi sono comunque di pari rango, trattasi infatti di provvedimenti amministrativi di rango paritetico e, a nostro avviso, l’unico modo per stabilire quale provvedimento debba prevalere sugli altri è mediante l’applicazione del principio di sussidiarietà, secondo il quale è preferibile che provveda l’Ente più vicino al suo territorio, ovverosia la Regione Lombardia.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, riteniamo comunque che il diritto allo sport in Regione Lombardia sia garantito, anche se limitato fortemente a causa della grave crisi epidemiologica che ha colpito così duramente il nostro Paese. Dal momento che la propagazione del coronavirus dipende esclusivamente dalla nostra condotta, è bene limitare ai minimi termini qualsivoglia spostamento. Si suggerisce, pertanto, di svolgere prevalentemente qualsiasi attività sportiva nella propria abitazione oppure “in prossimità della stessa” e di uscire di casa solo per motivi di estrema urgenza.

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MISURE URGENTI IN MATERIA DI CORONAVIRUS E DIRITTO DI VISITA IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Come già anticipato nel nostro articolo “Misure urgenti in materia di coronavirus e conseguenze penali in caso di inottemperanza”, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni normative già previste per le “zone rosse” italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, il quale prevedeva che gli spostamenti delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale non fossero consentiti se non per:

– comprovate esigenze lavorative,

– situazioni di necessità;

– motivi di salute;

– necessità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Successivamente, dopo pochi giorni, il quadro normativo è mutato nuovamente, contribuendo a generare nella popolazione un comprensibile stato confusionale.

In particolare, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, i limiti alla libertà di movimento per la popolazione si sono fatti ancor più stringenti, introducendo il divieto assoluto per tutte le persone fisiche “di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Tutto ciò premesso, in questi lunghi giorni di quarantena il nostro Studio continua a ricevere moltissime telefonate e richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di visita da parte dei genitori non collocatari dei minori, in caso di separazione e/o divorzio.

Sul punto, sul sito istituzionale del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, è stato chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

È necessario, altresì, rammentare che i provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria in caso di separazione e/o divorzio devono necessariamente essere osservati per non incorrere nella violazione dell’art. 388, c. 2, c.p., che punisce con la reclusione fino a tre anni o la multa da Euro 103,00 a 1.032,00 chiunque eluda un provvedimento giudiziario che concerna l’affidamento dei figli. Qualora sia necessario modificare con urgenza un provvedimento di separazione e/o divorzio, si potrà comunque adire il Tribunale competente con un ricorso ex art. 709 ter c.p.c., per non trasgredire quanto disposto dal citato art. 388, c. 2 c.p.

E’ bene considerare, inoltre, che recentemente il Tribunale di Milano ha ordinato che fossero osservate le condizioni di separazione concordate dai coniugi in materia di diritto di visita e affidamento dei minori, contenute nel verbale di separazione ritenendo che: “anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio “(decreto del Tribunale di Milano del 11/03/2020).

Occorre però ribadire, come già anticipato, che il quadro normativo oggi vigente, in seguito alla entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, ha vietato tutti gli spostamenti delle persone fisiche al di fuori del Comune in cui si trovino effettivamente. Ciò detto, non si porrebbe alcun problema per l’esercizio del diritto di visita per un genitore non collocatario che risieda nello stesso Comune rispetto a quello in cui abitano i propri figli, unitamente al coniuge separato e/o all’ex coniuge. Diversamente, invece, dal tenore letterale dell’ultimo D.P.C.M., sembrerebbe che il coniuge non affidatario, che risieda in un Comune diverso rispetto a quello in cui abitino i propri figli, non possa uscire dal proprio Comune, nemmeno per esercitare il diritto di visita. Il nuovo D.P.C.M., infatti, ha introdotto il divieto “di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” ed ha eliminato, tra le cause giustificatrici, le “situazioni di necessità” sostituendole con le situazioni di “assoluta urgenza“. Occorre quindi stabilire se il diritto di visita rappresenti una situazione di “assoluta urgenza” tale da giustificare lo spostamento al di fuori del Comune di residenza. Sul punto, stante la genericità del nostro legislatore, non si può dare, attualmente, dare una risposta univoca sul punto. E’ innegabile, comunque, che il diritto di visita rientra tra le esigenze di salute dei minori, che potrebbero essere turbati da una prolungata assenza di uno dei due genitori, e ciò soprattutto in un periodo particolarmente difficile e stressante come quello attuale. A ciò si aggiunga che garantire il diritto di visita del genitore non collocatario residente nel medesimo Comune dei figli ed impedire l’esercizio di tale diritto per il genitore residente altrove rappresenterebbe una misura assolutamente paradossale, ingiusta e discriminatoria e violerebbe, a nostro avviso, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Appare evidente e doveroso, pertanto, che il Governo, data l’importanza e la delicatezza della materia, nonché il vasto numero di soggetti coinvolti, intervenga con la massima urgenza per chiarire le modalità di esercizio del diritto di visita, colmando così una gravissima lacuna in cui sembra essere incappato.

In conclusione, vista la grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, riteniamo che il diritto di visita del genitore non collocatario debba essere assicurato, purché sia garantito altresì il diritto alla salute dei minori. Qualora vi sia anche un minimo rischio di contagio, sarebbe opportuno che il genitore non collocatario avesse esclusivamente costanti rapporti telefonici o via skype con il minore per non pregiudicare la sua salute ed esporlo a rischi concreti di contagio. La propagazione di questo “nemico invisibile”, dipende esclusivamente dalla nostra condotta, dal momento che, secondo le statistiche ad oggi disponibili, sembrerebbe che ogni persona positiva al coronavirus contagia, a sua volta, almeno altre due persone. È evidente che anche i coniugi separati e/o divorziati più litigiosi, in un momento così delicato, dovrebbero superare le proprie divergenze, almeno temporaneamente, adottando una condotta responsabile nell’interesse esclusivo dei propri figli. In questi casi il buon senso, prima ancora del diritto, dovrebbe portare alla sospensione temporanea (concordata fra i genitori) del diritto di visita tra il genitore non collocatario e figli ed a favorire quantomeno costanti contatti telefonici. Per maggiori informazioni potrete contattare lo studio legale, inviare una email all’indirizzo: avv.surace@gmail.com oppure compilare il sottostante form.

L’ATTIVITÀ DELLO STUDIO LEGALE SURACE DURANTE L’EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Lo Studio Legale Surace informa i propri assistiti che, a causa dell’emergenza da Coronavirus, tutti gli appuntamenti presso lo studio sono momentaneamente sospesi.

Tuttavia, anche durante questo periodo, sarà garantita ai propri assistiti tutta la tutela ed assistenza legale necessaria.

Tutti gli Avvocati dello studio (Avv. Surace, Avv. Barsi, Avv. Airoldi e Avv. Tornaghi) continueranno a prestare la loro attività in smart working e saranno contattabili telefonicamente ai seguenti numeri: 02/21068361 e 338/1528346.

Si potranno concordare appuntamenti da svolgersi tramite video chiamata, contattando previamente i numeri telefonici sopra riportati.

Per l’invio di documentazione, si potrà utilizzare la mail, avv.surace@gmail.com, oppure whatsapp, 338/1528346.

Si fa inoltre presente che tutte le udienze fissate nel periodo 9 marzo 2020 – 15 aprile 2020 sono rinviate, fatte salve poche eccezioni normativamente previste. Nel predetto periodo sono altresì sospesi tutti i termini processuali.

Ringraziamo tutti per la cortese collaborazione, con l’augurio e la speranza che questa situazione di grande sofferenza e di emergenza possa terminare il più presto possibile.                                                                                                     

                                                                                                  Avv. Carlo Nazzareno Surace

RISARCIMENTO DANNI PER I PROSSIMI CONGIUNTI CHE ASSISTONO UN PARENTE MALATO E/O INVALIDO

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L’assistenza ai familiari: la Cassazione ha stabilito che chi non fa vita sociale per dedicarsi ad un parente malato e/o invalido che sia stato vittima di un sinistro, ha diritto ad ottenere il relativo risarcimento.

È di recente intervenuta la Cassazione (ordinanza n. 28168/2019) per affermare che, i parenti prossimi di una persona vittima di un incidente che, dopo il sinistro, è rimasto in stato vegetativo per anni per poi decedere a causa delle lesioni patite, oltre al risarcimento per morte del congiunto, hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per “privazione della vita sociale”.

Ai prossimi congiunti vanno, quindi, riconosciuti sia i danni non patrimoniali per la perdita del proprio caro, sia quelli subiti in conseguenza dell’impossibilità di condurre una normale vita sociale e relazionale per tutto il periodo in cui hanno prestato assistenza al familiare malato e/o invalido.

Nel caso di specie, il sig. B.G. era stato investito da un veicolo condotto dalla Sig.ra A.C. e, a causa di ciò, aveva riportato gravi lesioni che lo avevano ridotto dapprima in uno stato vegetativo per tre anni per poi condurlo alla morte.

Per tale ragione i suoi congiunti avevano richiesto la condanna di A.C. al risarcimento di tutti i danni dagli stessi patiti.

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda, attribuendo tuttavia alle parti un concorso di colpa paritario. La sentenza veniva poi appellata ed il Giudice di secondo grado si pronunciava ritenendo corretta la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale in favore degli eredi del danneggiato, in quanto aveva tenuto conto sia della liquidazione del danno biologico patito, sia del tempo intercorso tra le lesioni e la morte.

Non soddisfatti dell’esito del processo di appello, gli eredi fecero ricorso alla Suprema Corte di legittimità lamentando che il Giudice di primo grado, nel liquidare il danno da essi patito direttamente e a causa della morte del loro congiunto si fosse limitato ad applicare i minimi previsti dalle tabelle di Milano senza tenere conto del fatto che tutti loro, rinunciando forzosamente a qualsiasi attività di tipo ricreativo e relazionale, avevano prestato assistenza per tre anni consecutivi al loro caro, diventato totalmente incapace d’intendere e di volere e, quindi, completamente invalido.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28168/2019 del 13/06/2019, ha ritenuto fondato il predetto motivo di impugnazione, precisando che nella quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dai congiunti il giudice deve: a) tenere conto delle conseguenze che la morte di un congiunto causa nelle persone di comune sentire che vivono una simile esperienza; b) liquidare tale voce di danno con un criterio standard per garantire la parità di trattamento a parità di danno; c) accertare se sussistono delle circostanze particolari che rendono il pregiudizio superiore rispetto ad altri casi. Nel valutare questo tipo di danno il giudice deve tenere conto delle specifiche ricadute che l’evento doloroso della morte – della vittima primaria – ha determinato nella vita di ciascuno dei suoi congiunti o conviventi e deve darne conto in una motivazione analitica e completa.

Poiché la Corte d’Appello aveva ritenuto provato il fatto che i ricorrenti avessero effettivamente assistito il parente per tre anni consecutivi dopo il sinistro ma, al contrario, non aveva preso in considerazione la possibilità di aumentare il risarcimento loro spettante, gli Ermellini sono intervenuti precisando che se un soggetto, dopo tre anni di coma, muore, i parenti subiscono, in realtà, due tipi di danno: quello causato dal vedere il proprio caro sofferente e quello del lutto.

Tutto quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto di cassare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, affermando che quest’ultima, nella liquidazione del danno, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui: “il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, e consistito tanto nell’apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il soggetto ferito sia venuto a mancare. Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in conseguenza di un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia dalle apprensioni, dalle sofferenze e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita”.