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DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL NETWORK

Diffondere sui social network frasi offensive dell’altrui reputazione potrebbe integrare il reato di diffamazione aggravata, ex art. 595 comma 3 c.p.

Sul punto la Suprema di Corte di Cassazione (Sezione V Penale, sentenza 6 settembre 2018 n. 40083) ha recentemente precisato che diffondere frasi offensive tramite social network e, in particolare, tramite la bacheca di facebook costituisce diffamazione aggravata dall’utilizzo della pubblicità, in quanto trattasi di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Diffondere sui social network frasi offensive e diffamatorie potrebbe integrare il reato di diffamazione aggravata, ex art. 595 comma 3 c.p.

Secondo un orientamento della Suprema Corte di Cassazione più risalente nel tempo, il reato di diffamazione non può essere commesso tramite i social network. Recentemente, invece, la Corte ha mutato orientamento precisando che diffondere frasi offensive tramite social network e, in particolare, tramite la bacheca di facebook costituisce diffamazione aggravata dall’utilizzo della pubblicità, in quanto trattasi di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.

È bene considerare che qualora le frasi offensive siano contenute in una conversazione privata anziché su una bacheca pubblica, il reato di diffamazione non si configura. In tal caso al più potrebbe trovare applicazione la disciplina dell’ingiuria che, ad oggi, non costituisce reato, ma un mero illecito amministrativo.

Occorre altresì ricordare che ogni dispositivo telematico è dotato di un indirizzo IP privato che consente l’identificazione dello strumento informativo che viene di volta in volta utilizzato. Pertanto, anche qualora venisse utilizzato un profilo appositamente creato, gli inquirenti saranno comunque in grado di risalire all’indirizzo IP per computer o del cellulare utilizzato e, pertanto, di individuare il responsabile del reato.

NEL RAPPORTO DI COPPIA CONIUGALE ESISTE UN DIRITTO ALL’AMPLESSO?

La Corte Suprema di Cassazione si è recentemente pronunciata sul punto precisando che a nulla rileva l’esistenza di un rapporto di coppia tra le parti (sia coniugale che para-coniugale), in quanto non esiste un diritto di esigere e/o di imporre rapporti sessuali.

Integra, pertanto, il reato di violenza sessuale non solo la condotta posta in essere in presenza di un manifesto dissenso della vittima, ma anche quella realizzata semplicemente in assenza di consenso esplicito e/o tacito.

La Corte Suprema di Cassazione (Sezione III Penale, sentenza 19 marzo 2019 n. 42118) si è recentemente pronunciata sul punto precisando che a nulla rileva l’esistenza di un rapporto di coppia tra le parti (sia coniugale che para-coniugale), in quanto non esiste un diritto di esigere o di imporre rapporti sessuali.

Integra, pertanto, il reato di violenza sessuale non solo la condotta posta in essere in presenza di un manifesto dissenso della vittima, ma anche quella realizza semplicemente in assenza di consenso.

La Corte di Cassazione ha altresì precisato che l’errore sul dissenso a compiere e/o subire atti sessuali costituisce comunque un errore inescusabile.

Del resto, nel nostro ordinamento non esiste alcun onere, nemmeno implicito, di esprimere il dissenso. Anzi, si deve ritenere che il dissenso sia da presumersi.

Si consideri inoltre che l’attenuante della minore gravità del fatto di cui all’art. 609 bis comma 3 c.p. è applicabile solo qualora considerando i mezzi, le modalità esecutive e le circostanze dell’azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima del reato sia stata lesa in misura lieve.

RISARCIMENTO DANNI PER I PROSSIMI CONGIUNTI CHE ASSISTONO UN PARENTE MALATO E/O INVALIDO

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L’assistenza ai familiari: la Cassazione ha stabilito che chi non fa vita sociale per dedicarsi ad un parente malato e/o invalido che sia stato vittima di un sinistro, ha diritto ad ottenere il relativo risarcimento.

È di recente intervenuta la Cassazione (ordinanza n. 28168/2019) per affermare che, i parenti prossimi di una persona vittima di un incidente che, dopo il sinistro, è rimasto in stato vegetativo per anni per poi decedere a causa delle lesioni patite, oltre al risarcimento per morte del congiunto, hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per “privazione della vita sociale”.

Ai prossimi congiunti vanno, quindi, riconosciuti sia i danni non patrimoniali per la perdita del proprio caro, sia quelli subiti in conseguenza dell’impossibilità di condurre una normale vita sociale e relazionale per tutto il periodo in cui hanno prestato assistenza al familiare malato e/o invalido.

Nel caso di specie, il sig. B.G. era stato investito da un veicolo condotto dalla Sig.ra A.C. e, a causa di ciò, aveva riportato gravi lesioni che lo avevano ridotto dapprima in uno stato vegetativo per tre anni per poi condurlo alla morte.

Per tale ragione i suoi congiunti avevano richiesto la condanna di A.C. al risarcimento di tutti i danni dagli stessi patiti.

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda, attribuendo tuttavia alle parti un concorso di colpa paritario. La sentenza veniva poi appellata ed il Giudice di secondo grado si pronunciava ritenendo corretta la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale in favore degli eredi del danneggiato, in quanto aveva tenuto conto sia della liquidazione del danno biologico patito, sia del tempo intercorso tra le lesioni e la morte.

Non soddisfatti dell’esito del processo di appello, gli eredi fecero ricorso alla Suprema Corte di legittimità lamentando che il Giudice di primo grado, nel liquidare il danno da essi patito direttamente e a causa della morte del loro congiunto si fosse limitato ad applicare i minimi previsti dalle tabelle di Milano senza tenere conto del fatto che tutti loro, rinunciando forzosamente a qualsiasi attività di tipo ricreativo e relazionale, avevano prestato assistenza per tre anni consecutivi al loro caro, diventato totalmente incapace d’intendere e di volere e, quindi, completamente invalido.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28168/2019 del 13/06/2019, ha ritenuto fondato il predetto motivo di impugnazione, precisando che nella quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dai congiunti il giudice deve: a) tenere conto delle conseguenze che la morte di un congiunto causa nelle persone di comune sentire che vivono una simile esperienza; b) liquidare tale voce di danno con un criterio standard per garantire la parità di trattamento a parità di danno; c) accertare se sussistono delle circostanze particolari che rendono il pregiudizio superiore rispetto ad altri casi. Nel valutare questo tipo di danno il giudice deve tenere conto delle specifiche ricadute che l’evento doloroso della morte – della vittima primaria – ha determinato nella vita di ciascuno dei suoi congiunti o conviventi e deve darne conto in una motivazione analitica e completa.

Poiché la Corte d’Appello aveva ritenuto provato il fatto che i ricorrenti avessero effettivamente assistito il parente per tre anni consecutivi dopo il sinistro ma, al contrario, non aveva preso in considerazione la possibilità di aumentare il risarcimento loro spettante, gli Ermellini sono intervenuti precisando che se un soggetto, dopo tre anni di coma, muore, i parenti subiscono, in realtà, due tipi di danno: quello causato dal vedere il proprio caro sofferente e quello del lutto.

Tutto quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto di cassare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, affermando che quest’ultima, nella liquidazione del danno, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui: “il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, e consistito tanto nell’apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il soggetto ferito sia venuto a mancare. Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in conseguenza di un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia dalle apprensioni, dalle sofferenze e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita”.