TARIFFA FORENSE IN MATERIA CIVILE,
PENALE E STRAGIUDIZIALE

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nella tornata del 12 giugno 1993;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. I della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la deteminazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;
Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;
Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attività previste dal nuovo codice di procedura penale;

Ritenuta la necessità di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresì alcune delle precedenti disposizioni;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

1) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
3) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

IL PRESIDENTE

Ricciardi

IL SEGRETARIO

Parrino

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessità di fare entrare in vigore gli aumenti previsti in due fasi;
ad integrazione del predetto provvedimento;

Delibera:

gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata decorreranno dal 10 ottobre 1994, per il 50%, e dal aprile 1995, per il restante 50%. Restano immutate tutte le altre disposizioni. Roma, 29 settembre 1994

IL PRESIDENTE

Ricciardi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Scassellati Sforzolini
 

 

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