NEL RAPPORTO DI COPPIA CONIUGALE ESISTE UN DIRITTO ALL’AMPLESSO?

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NEL RAPPORTO DI COPPIA CONIUGALE ESISTE UN DIRITTO ALL’AMPLESSO?

La Corte Suprema di Cassazione si è recentemente pronunciata sul punto precisando che a nulla rileva l’esistenza di un rapporto di coppia tra le parti (sia coniugale che para-coniugale), in quanto non esiste un diritto di esigere e/o di imporre rapporti sessuali.

Integra, pertanto, il reato di violenza sessuale non solo la condotta posta in essere in presenza di un manifesto dissenso della vittima, ma anche quella realizzata semplicemente in assenza di consenso esplicito e/o tacito.

La Corte Suprema di Cassazione (Sezione III Penale, sentenza 19 marzo 2019 n. 42118) si è recentemente pronunciata sul punto precisando che a nulla rileva l’esistenza di un rapporto di coppia tra le parti (sia coniugale che para-coniugale), in quanto non esiste un diritto di esigere o di imporre rapporti sessuali.

Integra, pertanto, il reato di violenza sessuale non solo la condotta posta in essere in presenza di un manifesto dissenso della vittima, ma anche quella realizza semplicemente in assenza di consenso.

La Corte di Cassazione ha altresì precisato che l’errore sul dissenso a compiere e/o subire atti sessuali costituisce comunque un errore inescusabile.

Del resto, nel nostro ordinamento non esiste alcun onere, nemmeno implicito, di esprimere il dissenso. Anzi, si deve ritenere che il dissenso sia da presumersi.

Si consideri inoltre che l’attenuante della minore gravità del fatto di cui all’art. 609 bis comma 3 c.p. è applicabile solo qualora considerando i mezzi, le modalità esecutive e le circostanze dell’azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima del reato sia stata lesa in misura lieve.