RISARCIMENTO DANNI PER I PROSSIMI CONGIUNTI CHE ASSISTONO UN PARENTE MALATO E/O INVALIDO

Studio Legale Surace > Diritto Civile  > RISARCIMENTO DANNI PER I PROSSIMI CONGIUNTI CHE ASSISTONO UN PARENTE MALATO E/O INVALIDO

RISARCIMENTO DANNI PER I PROSSIMI CONGIUNTI CHE ASSISTONO UN PARENTE MALATO E/O INVALIDO

a

L’assistenza ai familiari: la Cassazione ha stabilito che chi non fa vita sociale per dedicarsi ad un parente malato e/o invalido che sia stato vittima di un sinistro, ha diritto ad ottenere il relativo risarcimento.

È di recente intervenuta la Cassazione (ordinanza n. 28168/2019) per affermare che, i parenti prossimi di una persona vittima di un incidente che, dopo il sinistro, è rimasto in stato vegetativo per anni per poi decedere a causa delle lesioni patite, oltre al risarcimento per morte del congiunto, hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per “privazione della vita sociale”.

Ai prossimi congiunti vanno, quindi, riconosciuti sia i danni non patrimoniali per la perdita del proprio caro, sia quelli subiti in conseguenza dell’impossibilità di condurre una normale vita sociale e relazionale per tutto il periodo in cui hanno prestato assistenza al familiare malato e/o invalido.

Nel caso di specie, il sig. B.G. era stato investito da un veicolo condotto dalla Sig.ra A.C. e, a causa di ciò, aveva riportato gravi lesioni che lo avevano ridotto dapprima in uno stato vegetativo per tre anni per poi condurlo alla morte.

Per tale ragione i suoi congiunti avevano richiesto la condanna di A.C. al risarcimento di tutti i danni dagli stessi patiti.

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda, attribuendo tuttavia alle parti un concorso di colpa paritario. La sentenza veniva poi appellata ed il Giudice di secondo grado si pronunciava ritenendo corretta la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale in favore degli eredi del danneggiato, in quanto aveva tenuto conto sia della liquidazione del danno biologico patito, sia del tempo intercorso tra le lesioni e la morte.

Non soddisfatti dell’esito del processo di appello, gli eredi fecero ricorso alla Suprema Corte di legittimità lamentando che il Giudice di primo grado, nel liquidare il danno da essi patito direttamente e a causa della morte del loro congiunto si fosse limitato ad applicare i minimi previsti dalle tabelle di Milano senza tenere conto del fatto che tutti loro, rinunciando forzosamente a qualsiasi attività di tipo ricreativo e relazionale, avevano prestato assistenza per tre anni consecutivi al loro caro, diventato totalmente incapace d’intendere e di volere e, quindi, completamente invalido.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28168/2019 del 13/06/2019, ha ritenuto fondato il predetto motivo di impugnazione, precisando che nella quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dai congiunti il giudice deve: a) tenere conto delle conseguenze che la morte di un congiunto causa nelle persone di comune sentire che vivono una simile esperienza; b) liquidare tale voce di danno con un criterio standard per garantire la parità di trattamento a parità di danno; c) accertare se sussistono delle circostanze particolari che rendono il pregiudizio superiore rispetto ad altri casi. Nel valutare questo tipo di danno il giudice deve tenere conto delle specifiche ricadute che l’evento doloroso della morte – della vittima primaria – ha determinato nella vita di ciascuno dei suoi congiunti o conviventi e deve darne conto in una motivazione analitica e completa.

Poiché la Corte d’Appello aveva ritenuto provato il fatto che i ricorrenti avessero effettivamente assistito il parente per tre anni consecutivi dopo il sinistro ma, al contrario, non aveva preso in considerazione la possibilità di aumentare il risarcimento loro spettante, gli Ermellini sono intervenuti precisando che se un soggetto, dopo tre anni di coma, muore, i parenti subiscono, in realtà, due tipi di danno: quello causato dal vedere il proprio caro sofferente e quello del lutto.

Tutto quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto di cassare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, affermando che quest’ultima, nella liquidazione del danno, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui: “il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, e consistito tanto nell’apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il soggetto ferito sia venuto a mancare. Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in conseguenza di un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia dalle apprensioni, dalle sofferenze e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita”.